COMITATO REGIONALE SICILIA

Esecuzione dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020, in materia di ripresa e di regolare svolgimento dei cc.dd. “sport di contatto” nel territorio regionale.

18/06/2020
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Linee Guida regionali in materia di ripresa e di regolare svolgimento degli sport di contatto, ai sensi dell’art. 4, co. 2 dell’Ordinanza del Presidente della Regione n. 25 del 13 giugno 2020

1) L’accesso all’interno del centro sportivo sarà consentito 15 minuti prima dell’orario di prenotazione precedentemente effettuata;

2) Il gestore del Centro sportivo è onerato di tenere un registro delle presenze che, separatamente per ciascuna disciplina da praticarsi, sarà compilato da tutti i partecipanti con l'indicazione delle proprie generalità e sottoscrizione autografa; nel caso di soggetto minore di età, la compilazione del registro è autenticata da un genitore che, pertanto, è tenuto ad accompagnarlo al Centro stesso prima dell’inizio della pratica sportiva;

3) È obbligatorio l’uso della mascherina, come da disposizioni vigenti, all'arrivo al Centro , fino a quando non abbia inizio la pratica sportiva e, altresì, immediatamente dopo la conclusione della stessa;

4) Prima di accedere all’interno del Centro Sportivo verrà misurata la temperatura corporea con apposita attrezzatura e, qualora la stessa risultasse superiore a 37,5° sarà negato l’accesso al Centro stesso.

5) E’ obbligatoria la costante igienizzazione delle mani, e, comunque, rigorosamente prima dell’inizio dell'attività’ e non appena conclusa la stessa;

6) Non sono consentite soste in corrispondenza dei luoghi comuni (cassa, corridoi, luoghi di passaggio, accesso alle zone riservata alla pratica sportiva);

7) Allo scopo di agevolare il rapido deflusso del Centro Sportivo e al fine di scongiurare assembramenti, il Centro medesimo dovrà prevedere la presenza di un addetto che provvederà a riscuotere - preliminarmente all'avvio della pratica sportiva - tutte le eventuali quote di pagamento in modo unitario e contestuale.

8) E' consentito l’utilizzo degli spogliatoi prima e dopo lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto delle prescrizioni vigenti. E’ fatto obbligo, quindi, di assicurare all'interno degli spogliatoi stessi il rigoroso rispetto del distanziamento interpersonale e della dovuta attenzione alla regolamentazione degli accessi, nonché dell'utilizzo contingentato delle docce. E’ fatto obbligo, altresì, di curare la frequente e costante pulizia e disinfezione dei suddetti ambienti (anche più volte al giorno e comunque tra un turno di accesso e l’altro);

9) E' fatto obbligo di prevedere all'interno dei Centri Sportivi separati ingressi rispettivamente, per le entrate e per le uscite, e, ove ciò non fosse possibile, dell'individuazione di apposite “zone di attesa” utili ad evitare affollamenti e/o assembramenti;
 
 10) L’orario massimo di chiusura dell’impianto sportivo dovrà essere fino alle ore 1:30 (così da consentire lo svolgimento dell’ultima partita nella fascia 00:00-1:00) e, a seguire, la sanificazione della struttura;

11) Il centro sportivo assicura la pulizia, la disinfezione e la sanificazione periodica di ogni locale di competenza e dei relativi arredi, di ogni attrezzatura e degli strumenti sportivi. La periodicità della pulizia, della disinfezione e della successiva sanificazione deve essere definita dal centro sportivo, e comunque deve essere effettuata dopo ogni seduta di allenamento. Particolare attenzione deve essere rivolta alle superfici più frequentemente oggetto di contatto (ad esempio, maniglie, superfici di servizi igienici e sanitari).

Modalità di svolgimento dell’attività sportiva e in particolare per il calcio

1) I centri sportivi dovranno mettere a disposizione dei giocatori a bordo campo fazzoletti monouso, contenitori per lo smaltimento degli stessi, e colonnine per il lavaggio delle mani con gel igienizzante;

3) E’ vietato sedersi e/o sdraiarsi a terra prima o dopo la conclusione della pratica sportiva e, in genere, in tutti i casi in cui il gioco/sport sia fermo (senza ovviamente che ciò possa estendersi alle comuni dinamiche della pratica sportiva stessa);
4) In presenza di eventuali punti ristoro all’interno della struttura sportiva, si rimanda a quanto prescritto nelle linee guida gia’ in vigore per i punti BAR nella Regione Siciliana
5) Il gestore del Centro sportivo è tenuto a vigilare costantemente sul rispetto delle suddette prescrizioni e ad allontanare dalla struttura e/o segnalare, in qualsiasi momento, eventuali trasgressori per l’ipotesi di accertamento di una qualsiasi delle suddette inosservanze.

Le presenti disposizioni debbono intendersi applicabili a tutti gli “sport di contatto” praticati nel territorio regionale, ferma la necessità di adeguare di volta in volta le suddette regole alle specifiche caratteristiche (tecniche, infrastrutturali e comportamentali) delle singole pratiche sportive prese in esame.

Allegati
DA n. 13.pdf167.86 KB