Spett.le
L.N.P. Serie A Sede
Spett.le
L.NP. Serie B Sede
Spett.le Lega PRO Sede
Spett.le L.N.D.
Sede
Spett.le
Settore Giovanile e Scolastico FIGC Sede
Spett.le
Divisione Calcio Femminile FIGC Sede
Spett.le
Divisione Calcio Paralimpico e Sperimen tale FIGC
Sede
Spett.le A.I.C.
Sede
Spett.le A.I.A.e.
Sede
Spett.le
Associazione Italiana Arbitri Sede
Egregi Signori,
- visto quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 , recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, e, in partico lare, le seguenti previsioni :
- art. 1, comma 9, lett. e): "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport indivi duali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professioni stici e dilettantistici , dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive asso ciate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali , discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti , degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei proto colli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali , discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva";
- art. 1, comma 9, lett. f): "sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonchè centri culturali, centri sociali e centri ricreati vi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre , l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati , sono consentite nel rispetto delle norme di distan ziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'ar ticolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonchè quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusiva mente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soc corso pubblico , che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti ";
- art. 1, comma 9, lett. g): "fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale";
- considerato che dette disposizioni si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 , in sostituzione di quelle del DPCM 13 ottobre 2020 , come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020 , e sono efficaci fino al 24 novembre 2020 ;
- viste le "risposte ai quesiti pervenuti al Dipartimento per lo Sport in merito ai recenti provvedimenti del Governo (F.A.Q.)", pubblicate sul sito internet del Dipartimento per lo Sport;
- considerato che, con comunicazione del 22 ottobre 2020 Prot. N. 5233/Presidenza, sono state sospese le competizioni organizzate dalla LND e dal Settore Giovanile e Scolastico a livello provinciale e l'attività di base;
- preso atto, altresì, della sospensione delle competizioni nazionali giovanili organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico, deliberata in data 27 ottobre 2020 dal Settore stesso;
si comunica che, per effetto di quanto precede, sono sospese fino al 24 novembre 2020 anche le competizioni organizzate dalla L.N.D. a livello regionale, nonché le competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico a livello nazionale e regionale.
In relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all'attività di base, attualmente sospese, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all'aperto e in forma individuale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle 'altre misure di cautela, anche con la presenza di un istruttore/allenatore.
Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell'attività sportiva emanate dai competenti organismi delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano , nonché ulteriori sospensioni delle competizioni eventualmente disposte dalle Leghe/Divisioni organizzatrici delle stesse.
Cordiali saluti.