COMITATO REGIONALE SICILIA

DPCM 24 ottobre 2020: i chiarimenti del Dipartimento per lo Sport comunicati dalla FIGC

29/10/2020
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Spett.le

L.N.P. Serie A Sede

Spett.le

L.NP. Serie B Sede

Spett.le Lega PRO Sede

Spett.le L.N.D.

Sede

Spett.le

Settore Giovanile e Scolastico FIGC Sede

Spett.le

Divisione Calcio Femminile FIGC Sede

Spett.le

Divisione Calcio Paralimpico e Sperimen­ tale FIGC

Sede

Spett.le A.I.C.

Sede

Spett.le A.I.A.e.

Sede

Spett.le

Associazione  Italiana  Arbitri Sede

 

Egregi Signori,

- visto quanto contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 , recante misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, e, in partico­ lare, le seguenti previsioni :

  • art. 1, comma 9, lett. e): "sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport indivi­ duali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professioni­ stici e dilettantistici , dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive asso­ ciate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali , discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti , degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei proto­ colli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali , discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva";
  • art. 1, comma 9, lett. f): "sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per quelli con presidio sanitario obbligatorio o che effettuino l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonchè centri culturali, centri sociali e centri ricreati vi; ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre , l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati , sono consentite nel rispetto delle norme di distan­ ziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'ar­ ticolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 ; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonchè quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusiva­ mente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soc­ corso pubblico , che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti ";

 

  • art. 1, comma 9, lett. g): "fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come in­dividuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di av­viamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività con­nesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale";

- considerato che dette disposizioni si applicano dalla data del 26 ottobre 2020 , in sostituzione di quelle del DPCM 13 ottobre 2020 , come modificato e integrato dal DPCM 18 ottobre 2020 , e sono efficaci fino al 24 novembre 2020 ;

- viste le "risposte ai quesiti pervenuti al Dipartimento per lo Sport in merito ai recenti provvedi­menti del Governo (F.A.Q.)", pubblicate sul sito internet del Dipartimento per lo Sport;

- considerato che, con comunicazione del 22 ottobre 2020 Prot. N. 5233/Presidenza, sono state sospese le competizioni organizzate dalla LND e dal Settore Giovanile e Scolastico a livello provinciale e l'attività di base;

- preso atto, altresì, della sospensione delle competizioni nazionali giovanili organizzate dal Set­tore Giovanile e Scolastico, deliberata in data 27 ottobre 2020 dal Settore stesso;

si comunica che, per effetto di quanto precede, sono sospese fino al 24 novembre 2020 anche le competizioni organizzate dalla L.N.D. a livello regionale, nonché le competizioni organizzate dal Settore Giovanile e Scolastico a livello nazionale e regionale.

In relazione alle competizioni di livello provinciale e regionale e all'attività di base, attual­mente sospese, è consentito esclusivamente lo svolgimento di allenamenti all'aperto e in forma indi­viduale, nel rispetto delle norme di distanziamento e delle 'altre misure di cautela, anche con la pre­senza di un istruttore/allenatore.

Sono fatte salve eventuali disposizioni ulteriormente limitative dell'attività sportiva emanate dai competenti organismi delle Regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano , nonché ul­teriori sospensioni delle competizioni eventualmente disposte dalle Leghe/Divisioni organizzatrici delle stesse.

 

Cordiali saluti.