Si informano le Società che, per problemi tecnici indipendenti dalla volontà di questo C.R., non è, al momento, possibile pubblicare la parte del C.U. relativa ai provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo.
Per opportuna conoscenza si riporta quanto disposto dall’art. 137, comma 2, del C.G.S.:
2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.