A) Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.
- La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2018/2019;
- Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) ed alla data di presentazione della domanda al Comitato Regionale;
- Trattandosi di carta chimica, accertarsi della leggibilità delle due copie sottostanti;
- Il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
B) Tipologia e denominazione sociale
- La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):
A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
F.C.D. = Football Club Dilettantistico
A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
POL.D. = Polisportiva Dilettantistica
N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.
- La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
- Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta per la Società affilianda l’inserimento di un’ aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);
Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l’eventuale regolarizzazione.
Esempi di alcune denominazioni incompatibili:
- “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;
- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Nuova XXXX”);
- “RINASCITA”, “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”)
(p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)
(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).
- denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
- denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)
C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società
Si rammenta che l’inserimento o la variazione del relativo dato é sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di “nuova affiliazione”. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.
- Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
- NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
- Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
- Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
- I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.
