La FIGC ha pubblicato, con il Comunicato Ufficiale 19/A, il nuovo impianto sanzionatorio per gli illeciti disciplinari riguardanti la violenza sugli arbitri. Per la prima volta si è provveduto a disciplinare nel dettaglio, attraverso l’introduzione di un apposito articolo del Codice di Giustizia, la casistica delle condotte violente, aumentando in maniera significativa i minimi edittali di squalifica ed inibizione (minimo 1 anno per violenza senza referto medico e minimo 2 anni per i casi di violenza con referto medico). Nel contempo, è stata colmata una lacuna presente nel Codice, fissando i minimi edittali anche per tecnici e dirigenti, non solo per i calciatori, prima non espressamente richiamati dalla normativa.
“Abbiamo mantenuto le promesse – questo il commento del presidente della FIGC Gabriele Gravina - il primo passo verso l’azzeramento dei casi di violenza nei confronti dei direttori di gara è l’innalzamento delle sanzioni per chi si macchia di questi comportamenti vergognosi. Lo abbiamo fatto per i nostri arbitri e per tutto il sistema perché non c’è spazio per i violenti nella famiglia del calcio italiano”.
L’importanza di tale intervento, annunciato a seguito della vile aggressione all’arbitro Riccardo Bernardini di Ciampino al termine della gara di Promozione laziale Virtus Olympia San Basilio-Atletico Torrenova, si evince anche dalla collocazione dell’articolo 11 bis nella sezione riservata agli illeciti sportivi.
Art. 11 bis Responsabilità per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara
1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all’art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.