COMITATO REGIONALE SICILIA

AFFILIAZIONI – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 -

28/07/2020

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione in ordine alle modalità da seguire con riferimento alle istanze in oggetto:

 

DOMANDA DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C.

Art. 15 - N.O.I.F.

 

In via generale si rimanda alle disposizioni di cui all’Art. 15 delle N.O.I.F.

Si sottolinea l’importanza di compilare esattamente, con scrittura leggibile e di facile comprensione, l’area degli indirizzi sia della sede che del recapito postale. Non va confusa la Frazione con il Comune. Ove intervenissero variazioni di indirizzo, rispetto a quanto indicato sul documento di affiliazione, dopo l’approvazione, è necessario fornirne tempestiva informazione alla F.I.G.C. ed alla L.N.D., tramite le apposite funzioni previste sul portale L.N.D.

  1. Domanda di affiliazione alla F.I.G.C.
  • La domanda di affiliazione deve essere inviata utilizzando sempre il modulo federale, in triplice copia, in vigore per la Stagione Sportiva 2020/2021;
  • Controllare che tutte le copie siano debitamente compilate e ben leggibili, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. e indirizzo e-mail compresi) ed alla data di presentazione della domanda al Comitato Regionale;
  • Il timbro deve riportare la denominazione sociale corrispondente a quella dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;

Sarà utile che la compilazione del modulo avvenga con scrittura leggibile e facilmente comprensibile, ovvero con supporto meccanografico – se possibile – al fine di evitare errate registrazioni da parte degli uffici federali.

 

  1. Tipologia e denominazione sociale
  • La tipologia deve normalmente precedere la denominazione che deve essere adeguata ai sensi dell’Art. 90, commi 18 e 18 ter, della Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):

            A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica

            A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica

            S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica

            G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico

            S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica

            C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico

            F.C.D. = Football Club Dilettantistico

            A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica

            U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica

            U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica

            POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

N.B.: La tipologia della Società (come sopra riportata) va sempre indicata, ai sensi della su citata normativa.

 

  • La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
  • Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
  • Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
  • Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, l’esistenza di altra Società con identica o similare denominazione comporta per la Società affilianda l’inserimento di un’ aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr, Art. 17, comma 1, N.O.I.F.);

 

Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte, per l’eventuale regolarizzazione.

 

Esempi di alcune denominazioni incompatibili:

- “SCUOLA CALCIO”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due Stagioni Sportive alla F.I.G.C. e che hanno determinati requisiti;

- “NUOVA”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Nuova XXXX”);

- “RINASCITA”, “ANNO”, qualora esista altra Società con identica denominazione

 (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “Rinascita XXXX”)

 (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2009 XXXX”)

(particolare esame per le denominazioni GIOVANI XXXX – GIOVANILE XXXX – BOYS XXXX – JUNIOR XXXX – per esistenza di altra Società con identica denominazione XXXX che partecipano ai relativi Campionati giovanili).

  • denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;
  • denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXX, MFK XX, BSE XX, etc.)   

 

C) Inserimento dei dati relativi al Legale Rappresentante della Società

Si rammenta che l’inserimento o la variazione del relativo dato é sempre di competenza dei Comitati Regionali, anche nel caso di “nuova affiliazione”. Il mancato inserimento del detto dato preclude alle Società la possibilità di iscriversi al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I.

  1. Si fa presente che il nominativo del Legale Rappresentante (cognome-nome) deve essere inserito senza abbreviazione e senza aggiungere titoli;
  2. NON può essere inserito un secondo nominativo relativamente al Legale Rappresentante;
  3. Deve essere inserito, numericamente in 11 spazi, il codice fiscale/partita IVA della Società, a partire dai primi spazi utili e NON il codice fiscale del Legale Rappresentante;
  4. Il codice fiscale/partita IVA deve identificare in modo univoco una Società, per cui non possono esserci Società con stesso codice fiscale o partita IVA;
  5. I dati, se incompleti, non devono essere inseriti.

 

Alla domanda vanno allegati:

 

A)  Atto Costitutivo e Statuto Sociale

B)  Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare

C) Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica. Nel caso di esistenza di società già affiliata nel Settore Giovanile e Scolastico i Comitati NON dovranno inserire il codice provvisorio in quanto verrà convalidato il numero di matricola già esistente.

D) Tassa di affiliazione

Le domande di affiliazione non corredate dalla prescritta tassa dovranno essere regolarizzate e pertanto subiranno ritardo nella registrazione.

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AFFILIAZIONE

Art. 15 - N.O.I.F.

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

a) atto costitutivo e statuto sociale;

b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;

c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.

3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.

4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.

5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.

6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.

7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.

7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell’aumento o della diminuzione ha superato la metà della  percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.

8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.